I
Dispositivi di Protezione Individuale, sono attrezzature e
strumentazioni che hanno l’obiettivo di ridurre al minimo i danni
derivanti dai rischi per la salute e sicurezza sul lavoro.
A seconda
del grado di rischio dell’attività lavorativa è previsto l’utilizzo di
dispositivi specifici, che in alcune circostanze possono essere
anche obbligatori per legge.
Il
Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs 81/08)
stabilisce che i DPI in ambito lavorativo debbano rispettare le
norme previste dal Reg. UE 425/2016.
I Dispositivi di Protezione Individuale vengono classificati in tre
categorie, in ordine crescente a seconda del grado di rischio
connesso all’attività lavorativa.
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DPI di prima categoria
Sono dispositivi di protezione per attività che hanno rischio minimo e che procurano danni di lieve entità (come l’effetto di vibrazioni, raggi solari, urti lievi, fenomeni atmosferici). Sono autocertificati dal produttore.
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DPI di seconda categoria
Semplicemente, qui vengono inclusi i DPI che non rientrano nelle altre due categorie e che sono legati ad attività con rischio significativo (ad esempio protezione dai rischi meccanici (guanti da lavoro)
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DPI di terza categoria
Dispositivi che proteggono il lavoratore da danni gravi o permanenti per la sua salute, o dal rischio di morte. Secondo le norme vigenti in ambito salute e sicurezza sul lavoro, è previsto un addestramento specifico obbligatorio per poterli utilizzare in modo corretto (ad es. dispositivi a protezione dei rischi chimici e microbiologici (guanti e tute) e delle vie respiratorie (semimaschera facciale FFP2).
I DPI devono essere accompagnati dalla dichiarazione di conformità CE, obbligatoria per tutta le categorie, per i DPI di seconda e terza categoria, nella procedura di valutazione della conformità, interviene anche un Organismo Notificato, regolarmente accreditato per il Regolamento (UE) 2016/425, che rilascia l’attestato di conformità UE del tipo (modulo B) e, solo nel caso di DPI di terza categoria, una delle seguenti certificazioni: o conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale effettuate ad intervalli casuali (modulo C2); o conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione (modulo D).
La marcatura CE, le cui modalità di apposizione per i DPI fanno riferimento al Regolamento (UE) 425/2016, segue regole diverse in funzione della categoria.
Categoria del DPI | Marcatura |
Categoria I | CE |
Categoria II | CE |
Categoria III | CE + numero Organismo Notificato |
